top of page
  • Immagine del redattoreViglianti Partners

Criptovalute, come cambia la tassazione nel 2023


Le Criptovalute negli ultimi anni hanno avuto un sempre maggiore impatto sulle vite di molti italiani, tra chi le utilizza per "spese virtuali" e chi invece le usa esclusivamente per fare trading, quindi provare a guadagnarci.

Da subito si sentiva la necessità di una normativa che ne regolasse non solo l'utilizzo, ma soprattutto la tassazione e con la nuova legge di bilancio, è finalmente arrivata.

Negli scorsi anni l’Agenzia delle Entrate, a causa dell’assenza di un quadro normativo chiaro e certo, ha sempre bilanciato le Criptovalute a delle tradizionali valute estere.

Ciò ha determinato numerose contestazioni e discrepanze, relativamente al profilo della “cessione a pronti di valute virtuali” che, solo a certi presupposti, da luogo a redditi imponibili e fiscalmente rilevanti.

Sui guadagni conseguiti sia dagli scambi crypto-fiat che dagli scambi crypto-cypto, l’Agenzia imponeva un’imposta del 26%, a condizione che, nel periodo d’imposta da dichiarare, il valore dei depositi intrattenuti dal contribuente, non fosse inferiore a 51.645 € circa, per almeno 7 giorni continui.


Mentre prima non era prevista nessuna tassazione in seguito alla compilazione del quadro RW, con la nuova Legge di Bilancio del 2023, viene introdotto l’obbligo del monitoraggio fiscale: si dovrà versare l’imposta di bollo nella misura pari al 2 per mille, calcolata sul valore complessivo delle criptoattività.

In merito a questa novità, la norma prevede che la stessa imposta sussista indipendentemente dalle modalità di conservazione delle cripto, a prescindere che siano detenute all’estero o in Italia.

Questo nuovo testo nello specifico dice che: "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni." (nuova lettera c-sexies all’art. 67 TUIR)


Per cripto-attività si intende sia il possesso di valute virtuali, come Stablecoin, Bitcoin, Ethereum, ma più generale anche tutte le “rappresentazioni digitali” che utilizzano la tecnologia blockchain.

Viene poi introdotta la soglia di 2.000€, al di sopra della quale eventuali plusvalenze o proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, intesa come conversione della criptoattività in valuta avente corso legale, saranno soggette ad una tassazione del 26% sulle plusvalenze, con però la possibilità di accedere a un’imposta del 14% per ciascuna criptoattività detenuta, rivalutando il valore di acquisto al 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore che la cripto aveva a quella data.


Imposta del 26% sulle plusvalenze significa semplicemente che, se per esempio un investitore investe 10.000€ in cripto e essi diventano 15.000€, dovrà pagare il 26% di tasse sui 5.000€ di guadagno netto che ne ha avuto.



Comentários


bottom of page