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Bonus fino a 3mila euro per i dipendenti con figli a carico

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato tutte le modalità per permettere ai datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti con figli a carico rimborsi a titolo di benefit esentasse.


bonus fino a 3mila euro per i dipendenti con figli a carico

L'Agenzia delle Entrate, con una circolare, ha comunicato i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, che in seguito alle novità del "Decreto Lavoro" ha alzato fino a 3mila euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte (anziché gli ordinari 258,23 euro).

Lo stesso decreto ha incluso tra i bonus che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche quelle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Quindi, per i dipendenti con figli a carico, ogni benefit ricevuto dal datore di lavoro fino a 3mila euro, è esente da tassazione.


L'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Spetta inoltre ad entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.


Per accedere al bonus, il lavoratore deve semplicemente dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a proprio carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.


Se dovessero venir meno i presupposti per l’agevolazione, per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.



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